Monitoraggio fiscale degli investimenti esteri

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Le modifiche apportate dalla Legge Europea 2013 (articolo 9 della legge n. 97/2013) alla disciplina del monitoraggio dei movimenti finanziari da e verso l’estero (articolo 4, d.l. 167/1990), consolidano la figura del “titolare effettivo” come soggetto obbligato agli adempimenti dichiarativi mentre sul piano operativo si osservano due principali modifiche, ovvero l’integrazione del quadro RW degli imponibili ai fini IVIE e IVAFE – i quali precedentemente trovavano luogo nel quadro RM- e la specificazione di un nuovo regime sanzionatorio del quadro RW, basato sul “grado di collaborazione” e sulla buona fede del contribuente in sede di accertamento.

Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di commenti alla materia, sostituendo in parte quanto espresso nella precedente circolare n. 45/2010. I chiarimenti hanno tenuto conto di quanto stabilito con il Provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2013.

Sulla base delle nuove disposizioni, con l’ultima dichiarazione presentata (periodo d’imposta 2013), le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia, che detenevano investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria da cui potevano derivare redditi imponibili in Italia sono state tenute a indicare le consistenze nel quadro RW del modello Unico.

Con il presente lavoro, ripercorreremo in rassegna gli elementi essenziali di tale adempimento dichiarativo, evidenziando le novità rispetto alla precedente versione della norma e concludendo sui possibili rimedi, per quanti in sede di prima compilazione di UNICO della nuova versione del quadro RW avessero commesso errori e/o dimenticanze sanabili.

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On 5 Dicembre 2014
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